Fra i requisiti per aderire al regime forfettario, è compreso anche il non detenere redditi da partecipazione in società di persone: in questo caso bisogna cedere la propria quota di partecipazione per poi aderire al regime forfettario dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Forfettario e soci srl: quando è possibile?

Per i soci di SRL, non è del tutto esclusa la possibilità di usufruire del forfettario, a patto che si verifichino alcune condizioni:

  • non si devono avere redditi da partecipazione in SRL in trasparenza;
  • in caso di SRL “tradizionali”, non si devono detenere quote di controllo della società (in forma diretta o indiretta);
  • sempre per le SRL tradizionali, l’attività della SRL (ricavabile dal codice ATECO) deve essere diversa da quella per la quale il socio svolge la propria attività con partita IVA individuale.

Consideriamo l’esempio di una SRL partecipata da 5 soci (senza vincoli di parentela) ciascuno al 20%, le cui attività ricadono nelle sezioni ATECO “Istruzione” (P) e “Servizi di informazione e comunicazione” (J). 

La società organizza corsi ed è editore di libri e pubblicazioni specialistiche. I cinque soci concedono alla società lo sfruttamento economico gratuito dei diritti d’autore tramite apposito contratto di cessione. 

Se uno dei soci (o più di uno) svolge un’attività in un ambito completamente diverso (“Sanità e assistenza sociale”, sezione Q), può aderire al sistema forfettario per la propria attività individuale se:

  • non fattura direttamente alla società;
  • non svolge direttamente in proprio le attività che sono svolte dalla società stessa (codici Ateco differenti);
  • l’effettiva attività svolta dalla società non consiste unicamente nello sfruttamento dei diritti d’autore dei soci, poiché in questo caso le sue attività economiche sarebbero direttamente o indirettamente riconducibili alle attività individuali dei soci.