Essere non residente in Italia non esclude la possibilità di aderire al sistema forfettario ma, per poter usufruire del forfettario, un non residente in Italia deve soddisfare contemporaneamente due requisiti:

  • risiedere in uno Stato UE/SEE che assicuri un adeguato scambio di informazioni;
  • produrre in Italia almeno il 75% del proprio reddito.

Solo possedendo entrambi i requisiti un soggetto non residente in Italia può ricevere parità di trattamento fiscale ai fini del regime forfettario, come se fosse un soggetto residente. 

Se invece anche una sola di queste due condizioni non è rispettata, non è possibile aderire al forfettario per i residenti all’estero.

Esaminiamo alcuni casi di esempio.

  1. Un italiano residente in Svizzera (iscritto all’AIRE) esercita un’attività di lavoro autonomo per massimo 10 giorni al mese, presso strutture private. I redditi per questa attività sono meno del 75% del suo reddito complessivo.
    In questo caso, il soggetto non può beneficiare del sistema forfettario perché è soddisfatta la condizione relativa alla residenza in uno stato UE/SEE, ma non quella per cui il reddito dell’attività svolta in Italia rappresenti almeno il 75% del suo reddito complessivo. 

Un avvocato residente in uno stato non UE/SEE esercita la sua attività in Italia ed è iscritto all’Albo pubblico degli avvocati UE e dell’Associazione europea di libero scambio, c.d. “AELS”.
L’attività di avvocato in Italia rappresenta la maggior parte (75%) del suo reddito. Tuttavia, questo soggetto non può aderire al sistema forfettario perché risiede in uno stato non UE/SEE.