Dalla legge di bilancio 2020, chiunque percepisca un reddito da lavoro dipendente e assimilato (quindi anche una pensione) superiore a 30.000 € non può aderire al regime forfettario se, contemporaneamente, svolge un’attività in proprio. È del tutto irrilevante invece che i redditi da lavoro dipendente siano superiori a quelli da lavoro autonomo.
Forfettario e lavoro dipendente: superamento dei 30.000 euro con gli extra
Nel caso di semplice reddito da lavoro dipendente (o pensione) superiore a 30.000 €, è evidente che non si possa applicare il forfettario.
Esistono però casi particolari, qualora nell’anno fiscale il soggetto percepisca emolumenti extra collegati al lavoro dipendente:
1) Se un pensionato, con reddito da pensione inferiore al limite di 30.000 €, riceve emolumenti arretrati dall’INPS relativi ad anni precedenti e assoggettati a tassazione separata (ex art. 17, comma 1, lett. b, TUIR) che gli fanno superare la soglia dei 30.000 €, questi arretrati non concorrono alla determinazione del limite per l’applicazione del forfettario, in quanto non sono redditi percepiti in via ordinaria ma sono conseguenza di precedenti fattori errati.
2) Un lavoratore autonomo, che svolge anche un lavoro dipendente, ha percepito per il suo lavoro dipendente un premio di risultato (assoggettato a imposta sostitutiva del 10%) che ha comportato il superamento del limite di 30.000 € dei redditi da lavoro dipendente: in tal caso, per l’anno in questione, il soggetto non può beneficiare del forfettario, perché – a differenza del caso precedente – i premi di risultato sono considerati somme percepite in via ordinaria e quindi concorrono alla determinazione del limite di 30.000 €.