Per cercare di arginare il fenomeno delle “false partite IVA”, sono state introdotte alcune cause di esclusione che limitano la possibilità di adesione al sistema forfettario.
Fatturare all’ex datore di lavoro con il forfettario: è possibile?
In linea di principio, non è vietato per un titolare di partita IVA fatturare all’ex datore di lavoro dipendente ma, se nei due anni successivi all’interruzione del rapporto di lavoro fattura più del 50% del totale del fatturato annuo al vecchio datore di lavoro, non può aderire al sistema forfettario.
Vediamo alcuni esempi pratici.
- Un ex dipendente, che abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente nel 2020 e che nel 2021 abbia fatturato all’ex datore di lavoro oltre il 50% del proprio fatturato annuo, dovrà aspettare il 2023 per aderire al sistema forfettario.
- Se una ditta cambia ragione sociale (per es. da SpA a SRL) e denominazione, ma mantiene lo stesso codice fiscale/partita IVA, e rimane operativa negli stessi settori ATECO del passato, non può essere considerata come “nuovo” datore di lavoro dell’ex dipendente che nel frattempo ha aperto la partita IVA. Pertanto, l’ex dipendente che dovesse fatturare all’ex datore di lavoro “rinominato” più del 50% del proprio fatturato annuo, non può aderire al forfettario. Potrà farlo solo dopo due anni dalla cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Un caso particolare è rappresentato dai soggetti che dall’estero si trasferiscono in Italia, o viceversa.
- Se un soggetto ha svolto lavoro dipendente all’estero, e intende trasferirsi in Italia continuando la collaborazione con l’ex datore di lavoro straniero in qualità di lavoratore autonomo, può applicare il regime forfettario poiché non si ravvisa la fattispecie di artificiosa trasformazione del rapporto di lavoro.
- Se un soggetto si trasferisce all’estero, mantenendo però la residenza in Italia, e vuole aprire partita IVA per continuare a svolgere come lavoratore autonomo una collaborazione con la stessa azienda di cui è al momento dipendente, siamo invece in presenza di una causa ostativa che impedisce di aderire al forfettario. Infatti, non solo “sussiste un criterio di collegamento di carattere personale” con l’Italia, ma il soggetto deve essere tassato in Italia, come Stato di residenza, a meno che non dimostri di essere fiscalmente residente all’estero. Al tempo stesso, se il soggetto dovesse trasferire la residenza all’estero, questo automaticamente lo escluderebbe dalla possibilità di applicazione del forfettario, a meno che non sia residente in uno stato UE/SEE e produca in Italia almeno il 75% del reddito. [CONTROLLARE PER FAVORE QUEST’ULTIMA CASISTICA, NON SONO SICURA DI AVER CAPITO BENE]
In tutti i casi sopra descritti, ovviamente, la possibilità di aderire al regime forfettario è subordinata al possesso anche di tutti gli altri requisiti necessari.